SIGLATA L’INTESA PRELIMINARE DI RINNOVO DEL CCNL AUTOFERROTRANVIERI-INTERNAVIGATORI (MOBILITA’-TPL)
A valle delle intese raggiunte e degli impegni assunti in occasione della riunione del 12 novembre 2024 tenutasi presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alla presenza del viceministro Rixi e dei rappresentanti dei Ministeri del Lavoro e dell’Economia, nella nottata appena trascorsa è stata siglata l’Intesa preliminare di rinnovo del ccnl autoferrotranvieri-internavigatori (mobilità-tpl).
Come precisato dalle parti datoriali con apposita dichiarazione, l’applicazione della intesa preliminare di rinnovo e la conseguente sottoscrizione dell’accordo di rinnovo del ccnl 2024-2026 è condizionata alla garanzia della integrale copertura dei relativi costi a carico delle aziende del settore mediante specifico stanziamento pluriennale nella legge di bilancio 2025.
In ragione di ciò, la predetta Intesa di rinnovo non è operativa e al momento non è applicabile.
I termini complessivi della vicenda contrattuale e gli elementi di dettaglio saranno illustrati con una prossima circolare associativa non appena si saranno realizzate tali condizioni, in esito alla imminente riconvocazione del tavolo di confronto presso il MIT. In ogni caso, di seguito, si illustrano i punti salienti dell’Intesa preliminare.
Il ccnl decorre dal 1° gennaio 2024 e scade il 31 dicembre 2026. A copertura del periodo pregresso (1° gennaio 2024 – 31 dicembre 2024) è stata prevista una somma una tantum di 500 euro al parametro 175, da erogare con la retribuzione del mese di febbraio 2025.
L'aumento della retribuzione tabellare è stato stabilito nella misura di 160 euro a regime al parametro 175, da erogare in due tranches secondo la seguente cadenza: 60 euro con la retribuzione del mese di marzo 2025; 100 euro con la retribuzione del mese di agosto 2026.
Con decorrenza della retribuzione del mese di marzo 2025, viene istituito un nuovo Elemento Distinto della Retribuzione (EDR 2024) nella misura di 40 euro lordi mensili al parametro 175 che verrà erogato per 14 mensilità, non rientra nella retribuzione normale, è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di legge e di contratto e non è utile ai fini del t.f.r.
Viene altresì previsto un trattamento economico integrativo, nella misura di euro 40 mensili lordi, la cui erogazione è subordinata alla definizione di accordi aziendali il cui obiettivo prioritario è quello di contemperare le esigenze di produttività aziendale con quelle relative alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro. Tale trattamento, sarà erogato per 12 mensilità, non fa parte della retribuzione normale, è comprensivo dell’incidenza su tutti gli istituti diretti, indiretti e differiti di legge e di contratto e non è utile ai fini del t.f.r. In caso di mancato raggiungimento dell’accordo, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, sarà riconosciuto il 50% dell’importo sopra indicato (euro 20). Resta facoltà delle parti a livello aziendale riconoscere 2 giornate di permesso retribuito in sostituzione del suddetto importo di 20 euro.
Gli altri aspetti contenuti nell’intesa riguardano la parte normativa (relazioni industriali, mercato del lavoro, ecc.) materie sulle quali le parti hanno condiviso la necessità di proseguire il confronto a partire dal 7 gennaio 2025, con l’obiettivo di definire un addendum contrattuale da rendere esigibile a partire dal 1° maggio 2025.
Entro la data di scadenza dell’accordo nazionale (31 dicembre 2026), nell’ottica comunque di trovare un giusto contemperamento tra le esigenze di produttività delle aziende con quelle relative alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, le parti avvieranno un confronto al fine di individuare possibili soluzioni riguardo al nastro giornaliero per le aziende Anav (articolo 4/C del ccnl 23 luglio 1976). Detto confronto dovrà affrontare anche ulteriori aspetti legati alla classificazione del personale, tra i quali l’introduzione di nuovi profili professionali nel settore ferroviario e metropolitano, e all’introduzione/revisione del sistema della bilateralità, in particolare sui temi della formazione professionale/CQC e della disciplina del personale inidoneo.